Privilegio introdotto ex novo dal legislatore e immediata applicazione anche a crediti sorti anteriormente alla legge istitutiva
Corte Costituzionale, 13 Luglio 2017, n. 176. Est. Morelli.
Procedure concorsuali (fallimentari ed espropriative in generale) - Privilegio introdotto ex novo dal legislatore - Immediata applicazione a crediti sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio
Procedure concorsuali (fallimentari ed espropriative in generale) - Privilegio introdotto ex novo dal legislatore - Legge retroattiva - Applicazione del privilegio anche in sede di riparto
Per principio generale regolatore delle procedure concorsuali (fallimentari ed espropriative in generale), il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La Corte di legittimità ha da epoca risalente, del resto, espresso il principio, consolidatosi in termini di diritto vivente, secondo cui, in presenza di una legge retroattiva che introduca nuovi privilegi, questi ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio può esercitarsi anche dopo l’approvazione dello stato passivo (e, per ciò, anche dopo la formazione del cosiddetto giudicato endofallimentare), fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo (in tal senso, da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima, 24 giugno 2015, n. 13090). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)