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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1932 - pubb. 16/12/2009.

Intercettazioni relative a diverso reato e utilizzabilità


Tribunale di Mantova, 30 Gennaio 2009. Est. Pagliuca.

Procedimento penale – Intercettazioni – Utilizzazione in procedimenti diversi – Divieto ex art. 270 C.P.P. – Diverso procedimento – Nozione.

Procedimento penale – Intercettazioni – Autorizzazione – Decreto motivato – Motivazione “per relationem” – Sufficienza.


In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché la diversità del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Possono ritenersi adeguatamente motivati "per relationem" i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l' "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.

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