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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20220 - pubb. 18/07/2018.

Espropriazione immobiliare, mancato deposito della documentazione ipocatastale ed estinzione del procedimento


Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2017, n. 26244. Est. Maria Giovanna C. Sambito.

Espropriazione immobiliare - Mancato deposito della documentazione ipocatastale - Causa di estinzione del procedimento - Mancato deposito del certificato di destinazione urbanistica e delle mappe censuarie - Estinzione - Esclusione - Fondamento


In tema di estinzione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 567, commi 2 e 4, c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis" (anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 25), del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif., in l. n. 80 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006), solo il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero del certificato notarile sostitutivo, comporta l'estinzione del procedimento, mentre il mancato deposito, nei termini prescritti, del certificato di destinazione urbanistica e delle mappe censuarie non è sanzionato con l'estinzione, stante il dato letterale e sistematico dei citati commi 2 e 4. (massima ufficiale)

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