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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20686 - pubb. 27/10/2018.

Nel giudizio di legittimità non è ammessa l'applicazione d'ufficio dello 'ius superveniens' se i motivi di ricorso sono inammissibili


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 Settembre 2018, n. 23518. Est. Fuochi Tinarelli.

Poteri della Cassazione - "Ius superveniens" relativo a motivi di ricorso inammissibili - Applicabilità - Esclusione - Fondamento


Nel giudizio di legittimità non è ammessa l'applicazione d'ufficio dello "ius superveniens" ove i motivi di ricorso cui lo stesso attiene debbano essere dichiarati inammissibili, atteso che, in detta ipotesi, la disciplina sopravvenuta non potrebbe comunque determinare l'accoglimento del ricorso. (massima ufficiale)

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