Finanziamento con cessione del quinto e nullità della clausola che prevede il diritto di surroga dell'assicuratore
Appello di Milano, 13 Dicembre 2018. Est. Carla Romana Raineri.
Codice del Consumo - Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio - Diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore - Nullità
E' nulla in quanto vessatoria ex artt. 33, 1° comma e 36 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) per evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto la clausola del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento o dimissioni volontarie).
La clausola del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa è priva di causa poiché fa venir meno al soggetto assicurato la garanzia per i rischi che, a fronte del pagamento del premio assicurativo, aveva inteso trasferire in capo all'assicuratore attraverso la stipulazione del contratto di assicurazione. (Massimiliano Farinelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Farinelli
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