Revocatoria nei confronti del subacquirente e qualificazione dell'azione
Tribunale di Piacenza, 09 Settembre 2010. Est. Picciau.
Fallimento – Azione revocatoria nei confronti del subacquirente – Facoltà del giudice di qualificare l'azione come revocatoria ordinaria – Esclusione. (28/09/2010)
Il curatore può agire in revocatoria nei confronti del subacquirente esclusivamente con la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66, legge fallimentare e 2901, codice civile e, ove l’azione proposta sia stata espressamente qualificata come revocatoria fallimentare ex art. 67, legge fallimentare, il giudice non può, ritenendone sussistenti i presupposti, qualificarla come revocatoria ordinaria. (Nella fattispecie il curatore aveva agito con la revocatoria fallimentare sia nei confronti dell’avente causa dal fallito che del sub acquirente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)