Quando la violazione del distanziamento fisico prescritto in periodo di pandemia da Covid-19 può essere valutata ai fini della sorveglianza speciale
Appello di Bari, 10 Giugno 2020. Pres., est. Gaeta.
L'avvenuta applicazione della misura di prevenzione personale del Daspo non può costituire il fondamento della diversa misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in violazione del principio del ne bis in idem
La violazione del distanziamento fisico prescritto in periodo di pandemia da Covid-19 può essere valutata ai fini della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/11, solo quando risulti la positività al virus dei soggetti responsabili, non potendosi utuilizzare ai fini della misura di prevenzione il mero "pericolo di pericolo" del delitto di epidemia colposa, e cioè un elemento di fatto del tutto evanescente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)