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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2394 - pubb. 12/10/2010.

Natura impugnatoria del reclamo in tema di permessi e indicazione dei motivi


Tribunale di Torino, 29 Settembre 2010. Est. Vignera.

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) – Permessi – Procedimento – Reclamo – Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità – Fattispecie.


Il reclamo previsto dall’ordinamento penitenziario in materia di permessi ha natura di mezzo di impugnazione. Pertanto, in applicazione delle disposizioni generali sulle impugnazioni, lo stesso deve indicare motivi specifici a pena di inammissibilità (fattispecie nella quale il reclamante si era limitato a richiedere al Tribunale di Sorveglianza di verificare l’esattezza del provvedimento impugnato) (Cod. proc. pen., artt. 581, 591; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà personale, artt. 30, 30 bis, 30 ter). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

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