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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24297 - pubb. 03/10/2020.

Patrocinio a spese dello Stato: legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore


Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2020, n. 12320. Pres. Lombardo. Est. Grasso.

Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione - Rigetto o accoglimento solo parziale della relativa istanza - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento


In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione. (massima ufficiale)

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