La domanda monitoria parzialmente rigettata nella fase sommaria può essere riproposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano, 21 Novembre 2020. Est. Francesca Savignano.
Domanda monitoria – Rigetto parziale – Giudizio di opposizione – Riproposizione – Ammissibilità
La domanda di pagamento di una somma di denaro, proposta nel ricorso per ingiunzione e solo parzialmente accolta nella fase sommaria, non può essere qualificata, in senso stretto, come riconvenzionale. Il convenuto opposto, pertanto, potrà riproporla nella successiva fase di opposizione a decreto ingiuntivo anche laddove egli si costituisca oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c. (Studio Legale Nicastro & Associati) (riproduzione riservata)
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