In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilità, la notificazione della cartella di pagamento
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 11 Marzo 2021, n. 6846. Pres. Bisogni. Est. Perrino.
Fallimento - Crediti tributari - Domanda di ammissione al passivo - Notifica al curatore o al fallito "in bonis" della cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilità, la notificazione al curatore o al fallito "in bonis" della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è collegata l'emersione del tributo e che la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria è meramente strumentale all'esercizio del diritto di credito cui attiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto difettasse l'interesse del curatore alla caducazione della cartella non notificatagli tempestivamente, stante la non incidenza di detto esito sulla domanda di ammissione al passivo). (massima ufficiale)