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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25395 - pubb. 03/06/2021.

Quale tassazione per l’accollo del debito in capo all’assuntore nel concordato fallimentare?


Commissione tributaria provinciale di Milano, 26 Maggio 2021. Pres., est. Giovanna Di Rosa.

Concordato fallimentare – Assuntore – Accollo del passivo – Tassazione


L'accollo del passivo fallimentare nell’ambito del concordato fallimentare altro non è che la modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento dell'attivo e cioè del controvalore del trasferimento in suo favore della massa attiva.

L'accollo non costituisce pertanto un atto negoziale a sé stante e autonomo, come erroneamente sostenuto dall'Ufficio, ma un atto accessorio, alla stregua di una clausola negoziale del debito (accollato), oggetto dell'atto di concordato, come tale non autonomamente sottoponibile all'imposta di registro.

[LA CTP ha quindi ritenuto l’illegittimità dell'avviso di liquidazione, essendo applicabile alla fattispecie esaminata il terzo comma dell'art. 21 DPR 131/1986 secondo cui "Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono".] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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