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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25827 - pubb. 04/09/2021.

Il Tribunale di Milano si pronuncia sul debitore incapiente


Tribunale di Milano, 08 Giugno 2021. Est. Paluchowski.

Sovraindebitamento – Liquidazione del Patrimonio – Debitore privo di beni e redditi futuri – Domanda di accesso fondata esclusivamente su finanza esterna – Inammissibilità

Sovraindebitamento – Debitore Incapiente – Esdebitazione – Presupposti


La finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore, tale da rientrare nella nozione di beni di cui agli art. 14 ter e ss. l. 3/2021, per cui è inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterno, in carenza di beni e redditi futuri del ricorrente.

Va accolta la domanda di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies l. 3/2012 formulata dal ricorrente che non abbia alcun bene o reddito futuro da mettere a disposizione dei creditori, mentre l’apertura della diversa procedura di liquidazione del patrimonio - fondata sull’apporto di finanza esterna di un famigliare per importi non rilevanti - nel caso di specie determinerebbe un non necessario aggravio della situazione economica, già precaria, del nucleo famigliare, sostanzialmente inammissibile. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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