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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25993 - pubb. 06/10/2021.

Liquidazione del patrimonio: in caso di contestazioni non superabili il liquidatore del patrimonio deve rimettere gli atti al giudice


Tribunale di Brescia, 18 Gennaio 2021. Est. Pernigotto.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Contestazioni al progetto di riparto – Contestazioni – Rimessione degli atti al giudice della procedura


Nel caso di contestazioni al progetto di riparto predisposto dal liquidatore e che quest’ultimo non ritenga superabili, in applicazione analogica dell’art. 14 octies, comma 4, della l. n. 3/2012, il liquidatore deve rimettere gli atti al giudice della procedura per la risoluzione della controversia distributiva, secondo un modello procedurale compatibile con le esigenze di celerità e semplificazione proprie della procedura in esame. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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