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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2640 - pubb. 29/11/2010.

Sede legale e sede effettiva, presunzione di coincidenza e onere di allegazione del creditore


Tribunale di Novara, 06 Luglio 2010. Est. Elisa Tosi.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sede legale e sede effettiva - Presunzione juris tantum - Onere di allegazione del creditore istante.


Nel procedimento per dichiarazione di fallimento, il creditore istante che affermi la non coincidenza tra la sede legale dell'impresa e quella effettiva, ha l'onere di allegare la sussistenza di elementi tali che consentono di superare la presunzione “iuris tantum” della suddetta coincidenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Cao


Massimario, art. 9 l. fall.


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