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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26848 - pubb. 17/03/2022.

La prescrizione durante il concordato preventivo


Tribunale di Brescia, 12 Febbraio 2022. Est. Baldissera.

Concordato preventivo – Inesigibilità dei crediti – Prescrizione


Poiché, ai sensi dell'art. 184 l.f., i creditori non possono esigere il pagamento del proprio credito fine a che non è concluso la liquidazione dell'attivo concordatario, la prescrizione del credito stesso non può nel frattempo maturare.

In ordine a questo specifico aspetto, non è infatti condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo il quale l'ammissione del creditore al concordato con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione perchè il creditore avrebbe comunque la possibilità di formulare nei confronti del debitore solleciti ed atti cautelativi di messa in mora.

La costituzione in mora costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 2934 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto presuppone l'esigibilità della pretesa, mancando la quale la semplice messa in mora perderebbe rilievo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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