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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27146 - pubb. 15/04/2022.

Configurabilità del condominio parziale che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c.


Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2020, n. 791. Pres. San Giorgio. Est. Scarpa.

"Condominio parziale" - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze


La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. (massima ufficiale)

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