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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27461 - pubb. 10/06/2022.

Accertamento della domanda tardiva nella LCA


Cassazione civile, sez. I, 13 Aprile 2022, n. 12119. Pres. Genovese. Est. Vella.

Liquidazione coatta amministrativa - Aperta successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 5 del 2006 - Domanda tardiva di ammissione al passivo - Rito applicabile


In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora la procedura sia stata aperta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la domanda tardiva di ammissione del credito va proposta al commissario liquidatore, da questi valutata nell'ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale, quindi decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (massima ufficiale)

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