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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27719 - pubb. 19/07/2022.

Revocatoria di pagamento eseguito dal delegato con denaro proprio


Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2022, n. 14316. Pres. Magda. Est. Mercolino.

Pagamento eseguito dal delegato con denaro proprio - Revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2), l.fall. - Recupero prima del fallimento delle somme anticipate - Necessità - Fondamento


In tema di revocatoria fallimentare, costituisce mezzo anomalo di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato con denaro proprio a condizione che quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento, verificandosi ugualmente, come nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, un depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della regola della "par condicio creditorum". (Massima ufficiale)

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