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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27766 - pubb. 29/07/2022.

Deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado: la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice


Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2022, n. 16235. Pres. Rubino. Est. Fanticini.

Deposito in appello di documenti - Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti - Sussistenza - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della produzione di nuove prove - Mancata contestazione della controparte - Irrilevanza - Fondamento


Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c. (massima ufficiale)

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