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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27768 - pubb. 29/07/2022.

Procedimento per dichiarazione di fallimento, accertamento incidentale del credito ed eccezione di nullità del debitore


Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 2022, n. 16853. Pres. Genovese. Est. Mercolino.

Dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore - Accertamento incidentale dell'esistenza del credito - Modalità - Eccezione in sede di gravame della nullità del relativo titolo costitutivo - Esame - Necessità - Fondamento


In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione; ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente. (massima ufficiale)

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