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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27949 - pubb. 30/09/2022.

Procedimento monitorio e sorte delle spese della fase monitoria


Cassazione civile, sez. II, 09 Agosto 2022, n. 24482. Pres. Falaschi. Est. Criscuolo.

Ingiunzione - Spese del procedimento d’ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell’ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento


In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese. (massima ufficiale)