ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27958 - pubb. 01/10/2022.

Azione revocatoria: l'eccezione di non revocabilità delle rimesse del terzo sul conto dell’imprenditore successivamente fallito è un'eccezione in senso proprio?


Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 2022, n. 23612. Pres. Scaldaferri. Est. Catallozzi.

Conto corrente bancario - Fallimento del titolare - Rimessa effettuata da un terzo - Eccezione di non revocabilità - In senso proprio o mera difesa - Conseguenze


In tema di azione revocatoria fallimentare, la deduzione del convenuto avente ad oggetto la non revocabilità delle rimesse effettuate da un terzo garante sul conto corrente bancario dell'imprenditore, poi fallito, risolvendosi nell'allegazione di un fatto modificativo dell'effetto giuridico postulato dall'attore, costituisce un'eccezione in senso proprio e non una mera difesa e, pertanto, può essere utilmente avanzata solo dalla parte, purchè in epoca antecedente allo spirare del termine per la definizione del "thema decidendum". (massima ufficiale)