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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27961 - pubb. 04/10/2022.

E' permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa?


Cassazione civile, sez. II, 25 Luglio 2022, n. 23077. Pres. D'Ascola. Est. Criscuolo.

Contratto di patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze


L'art. 85 c.p.c. e l'art. 7 della l. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell'art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo in tal caso il risarcimento del danno del quale il cliente provi l'esistenza – riconoscendo al difensore gli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso. (massima ufficiale)