Responsabilità da abuso dell’attività di direzione e coordinamento dell’ente pubblico
Tribunale di Napoli, 13 Settembre 2022. Pres., est. Graziano.
Responsabilità – Direzione e coordinamento – Ente pubblico – Società pubbliche – Inapplicabilità – Società strumentali – Autoproduzione – Servizi amministrativi
Le norme sulla responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento si applicano agli enti pubblici per i quali la partecipazione sociale è finalizzata all’esercizio della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economico finanziaria., dunque alle società partecipate che gestiscono servizi di interesse generale e svolgono attività d’impresa.
Viceversa non si applicano nel caso di società detenute da enti locali che, ai sensi dell’art. 3 comma 27 e seguenti della legge n. 244/2007, devono unicamente prestare servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente locale socio o svolgere servizi o attività strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente locale socio (società che non svolgono un’attività d’impresa ma funzioni amministrative, cd. società semi amministrazioni).
E’ quindi la natura imprenditoriale dell’attività espletata dalla società controllata che è dirimente ai fini dell’applicazione, all’ente controllante, della responsabilità ex art. 2497 c.c., ma tale natura imprenditoriale non ricorre allorquando la controllata sia una società meramente strumentale per il solo svolgimento di attività di “autoproduzione” esclusivamente a favore degli enti pubblici soci. (Giovanni Di Mauro) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò e dell’Avv. Giovanni Di Mauro