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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28221 - pubb. 18/11/2022.

Responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506 bis, comma 3 c.c., elementi del passivo con destinazione non desumibile dal progetto e responsabilità per danno ambientale: Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE


Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 2022, n. 32365. Pres. De Chiara. Est. Terrusi.

Società di capitali - Progetto di scissione - Responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506 bis, comma 3 c.c. - Elementi del passivo con destinazione non desumibile dal progetto - Responsabilità per danno ambientale - Conseguenze dannose non determinabili al momento della scissione e verificatesi dopo la stessa - Inclusione tra gli elementi del passivo - Compatibilità con l’art. 3 della VI Direttiva 82/8912/CEE del Consiglio - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE


La Prima Sezione Civile ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, in ordine all’interpretazione dell’art. 3 della Sesta Direttiva 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre.1982, al fine di chiarire se tale articolo - applicabile, ai sensi dell’art. 22, anche alla scissione mediante costituzione di nuove società nella parte in cui stabilisce che “se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie è solidalmente responsabile” e che “gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all’attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria” - osti ad un’interpretazione del diritto interno, in particolare, dell’art. 2506 bis, comma 3 c.c., che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale “elemento del passivo” non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o di condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili. (massima ufficiale)