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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28276 - pubb. 26/11/2022.

Responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare


Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Settembre 2022. Pres. Travaglino. Est. Di Paolantonio.

Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 per la "scarsa rilevanza del fatto" - Applicabilità - Criteri - Peculiarietà del caso concreto - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie


In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nell'ipotesi di ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, la necessità di procedere, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, ad una valutazione in misura della singola vicenda disciplinare e dei tratti che la contraddistinguono, impedisce di enucleare in astratto ed in via generale soglie minime e massime di durata della privazione della libertà personale che rendano applicabile o non applicabile l'esimente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente, anche in virtù di una comparazione con altri giudizi in cui venivano in rilievo fattispecie analoghe, senza tuttavia valutare una pluralità di elementi quali: la grave negligenza del cancelliere, a sua volta sanzionato disciplinarmente, le dichiarazioni rese dall'imputato in merito agli effetti benefici della permanenza presso la struttura riabilitativa, la professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle funzioni). (massima ufficiale)