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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28388 - pubb. 15/12/2022.

La domanda di proroga delle misure protettive non richiede la convocazione dei creditori


Tribunale di Modena, 01 Dicembre 2022. Est. Bianconi.

Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Proroga – Convocazione dei creditori


La domanda di proroga delle misure protettive, diversamente da quanto avviene per il caso di conferma, abbreviazione o revoca, non impone, ai fini della decisione, la convocazione dei creditori, in quanto il comma 5 dell’art. 19 CCI è diverso, in parte qua, dai commi 4 e 6 dello stesso articolo; inoltre, la mancata celebrazione dell’udienza consente di addivenire ad una decisione più snella, laddove il “sacrificio” dei creditori è da ritenersi insussistente, dato che essi sono stati sentiti in sede di conferma e che delle misure possono in ogni momento chiedere la abbreviazione o la revoca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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