L’ufficio del curatore risponde all'esigenza, superindividuale e non riducibile al mero rapporto coi creditori, del corretto svolgimento e del buon esito della procedura
Cassazione civile, sez. VI, 06 Dicembre 2022, n. 35820. Pres. Di Marzio. Est. Campese.
Fallimento – Curatore – Natura dell’ufficio – Revoca – Ricorso
per cassazione
La nomina a curatore del fallimento ed il mantenimento del relativo ufficio rispondono all'esigenza, superindividuale e non riducibile al mero rapporto coi creditori, del corretto svolgimento e del buon esito della procedura.
Non è dunque configurabile una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore, cui corrisponde la natura meramente ordinatoria e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto, emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo.
Per tali ragioni, va escluso che contro ilsuddetto decreto possa proporsi ricorso straordinario per cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)