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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28592 - pubb. 25/01/2023.

L’accesso dell’AdE e della GdF ai locali di un ente collettivo non commerciale


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 11 Gennaio 2023. Pres. Bruschetta. Est. D'Aquino.

Ispezioni - Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza - Accesso presso locali che costituiscano abitazione privata in assenza di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria - Ente collettivo non commerciale - Equiparazione ad abitazione privata


In tema di ispezioni dei funzionari della Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza, soltanto l’accesso presso locali che costituiscano abitazione privata in assenza di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria può portare alla inutilizzabilità degli elementi di prova ivi acquisiti in assenza della preventiva autorizzazione, costituendo questo espressione del principio di cui all'art. 14 Cost., sicché non rientra in tale concetto il locale dell'associazione adibito ad uso promiscuo di abitazione e ufficio.


Va, in ogni caso, osservato - quanto alla inutilizzabilità degli atti acquisiti (in tesi) in forza di una iniziale carenza di autorizzazione giurisdizionale preventiva - che un controllo giurisdizionale completo ex post permette, comunque, di compensare l’eventuale mancanza di un’autorizzazione giudiziaria preventiva e costituisce, pertanto, una garanzia fondamentale per assicurare la compatibilità degli accessi nei locali non commerciali con l’articolo 8 CEDU (CGUE, 18 giugno 2015, Deutsche Bahn, C-583/13 P, punti 26, 32; Corte EDU, 2 ottobre 2014, Delta Pekárny a.s. c. Repubblica ceca, n. 97/11, §§ 83, 87 e 92).


Infine, deve valorizzarsi in termini di interpretazione evolutiva ancorché norma sopravvenuta (non direttamente applicabile al caso di specie) il disposto dell’art. 52, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 come novellato dall’art. 8, d.l. n. 16/2012, ove è stata prevista l’equiparazione ai locali degli enti commerciali di quelli «utilizzati dagli enti non commerciali», in considerazione delle finalità dell’accertamento e della accertata equiparazione dei locali in cui viene svolta l’attività degli enti associativi non commerciali a quelli degli enti commerciali e non anche alle abitazioni private, ove tali attività non risulti rispettosa della disciplina degli artt. 148, 149 TUIR per effetto dell’accertamento dello svolgimento di attività aperta al pubblico.


Non è, pertanto, sostenibile l’equiparazione dei locali di un ente collettivo non commerciale tout court a una abitazione privata, se non ove si deduca e si provi che quei locali fossero adibiti ad abitazione privata, in assenza della cui deduzione i suddetti locali sono equiparabili ai locali degli enti commerciali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)