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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28663 - pubb. 08/02/2023.

Indennità di sopraelevazione eseguita nella vigenza dell’art. 1127 c.c.


Cassazione civile, sez. II, 02 Dicembre 2022, n. 35525. Pres. Manna. Est. Caponi.

Condominio - Sopraelevazione eseguita nella vigenza dell’art. 1127 c.c. - Indennità di sopraelevazione - Debenza - Titolo antecedente al codice del 1942 che la escludeva - Irrilevanza - Fondamento


Indennità di sopraelevazione - Determinazione giudiziale - Efficacia verso i condomini non partecipanti al processo - Esclusione - Fondamento - Partecipazione dei condomini al processo quali litisconsorti facoltativi - Conseguenze


In tema di condominio negli edifici, il condòmino che si avvalga della facoltà di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. è tenuto a corrispondere la relativa indennità, anche quando il titolo di provenienza, risalente al periodo antecedente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, abbia esonerato il proprio dante causa dal predetto obbligo alla luce del disposto di cui all'art. 564 dell'abrogato codice civile, atteso che l'esercizio della detta facoltà, essendosi consumato nella vigenza della nuova disciplina, è ad essa soggetto in base al principio del "fatto compiuto", senza che possa invocarsi il principio della irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi.


In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condòmini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condomino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinviene la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c. (massima ufficiale)