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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28787 - pubb. 02/03/2023.

Apertura di liquidazione coatta amministrativa e clausola compromissoria accessoria a contratto di appalto


Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Febbraio 2023, n. 5694. Pres. D'Ascola. Est. Ferro.

Liquidazione coatta amministrativa - Clausola arbitrale - Effetti


Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:


a) il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l’appaltatore), stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt.52 e 93 l.f., la parte creditrice (nella specie, il committente), se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito ai sensi dell’art.72 l.f.;


b) il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art.81 l.f. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto in conseguenza dell’apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi;


c) l’apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto determina altresì, secondo la regola generale dell’art.72 co.6 l.f., valevole anche per l’appalto, la inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)