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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28799 - pubb. 03/03/2023.

Liquidazione Controllata, determinazione del limite del mantenimento e criterio di soglia fissato per l’incapiente


Tribunale di Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio.

Liquidazione Controllata – Determinazione del limite del mantenimento – Criterio di soglia fissato per l’incapiente nell’art. 283 c.2 CCII – Applicabilità – Sussistenza


La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente devea essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell’art. 283 c.2 CCII che le quantifica in rapporto “all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione debba essere rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria sentito il parere del liquidatore. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,

mancini@studiomanciniassociati.it


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