Dismissione degli immobili dell'I.N.P.S. e diritto di opzione del portiere
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 15 Maggio 2023, n. 13237. Pres. Manna. Est. Zuliani.
Immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Dismissione - Diritto di opzione del portiere per l'acquisto dell'alloggio di servizio ex art. 3, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001 - Locuzione "eliminazione del servizio di portineria" - Interpretazione
In tema di dismissione degli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per "eliminazione del servizio di portineria" - quale presupposto del diritto di opzione per l'acquisto dell'alloggio di servizio spettante ai portieri degli stabili oggetto della vendita, ai sensi dell'art. art. 3, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001 - deve intendersi non già la eliminazione della gestione del servizio di portineria da parte dell'Istituto, bensì la "cessazione della destinazione dell'alloggio al servizio di portineria", poiché solo tale interpretazione fa salvo il valore normativo della disposizione di legge ed è conforme alla "ratio" della stessa, volta a contemperare l'interesse del lavoratore all'acquisto dell'alloggio e l'eventuale volontà del cessionario di utilizzarlo anch'egli a servizio dell'intero stabile, mettendolo a disposizione del portiere da lui assunto. (massima ufficiale)