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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29335 - pubb. 20/06/2023.

Provvisoria esecutività e liquidità del capo di condanna del lodo arbitrale che dispone la reintegra dell’amministratore, con contestuale annullamento della delibera che ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione


Lodo Arbitrale di Brescia, 07 Marzo 2023. ..

Lodo arbitrale di annullamento di delibera di nomina del cda di una srl - Conseguenze - Reintegrazione amministratore e risarcimento del danno compensi non percepiti - Sentenza costitutiva di annullamento - Provvisoria esecutività delibera annullata dall’arbitro e dei capi di condanna contenuti nella sentenza costitutiva di annullamento - Precetto amministratore per compensi maturati dalla delibera annullata in avanti - Opposizione - Lodo arbitrale generico - Illiquidità del credito portato in precetto - Interpretazione extratestuale lodo arbitrale - Ammissibilità


Il lodo arbitrale che ha annullato una delibera che ha erroneamente accertato la decadenza di tutti gli amministratori di una srl e ha conseguentemente designato un nuovo cda in sostituzione dell’organo amministrativo erroneamente ritenuto decaduto è provvisoriamente esecutivo riguardo ai capi di condanna che hanno disposto la reintegrazione dell’amministratore e il risarcimento del danno per i compensi non percepiti dall’assunzione della delibera sino all’effettiva reintegrazione.


Invero, se all’arbitro è pacificamente riconosciuto il potere di sospendere con ordinanza gli effetti della delibera impugnata dall’amministratore revocato, deve ritenersi, a maggior ragione, che anche il lodo arbitrale che annulla tale delibera sia provvisoriamente esecutivo.


In ogni caso, i capi di condanna del lodo arbitrale che dispongono la reintegrazione dell’amministratore erroneamente estromesso e la condanna della società al pagamento degli emolumenti non percepiti, sono meramente dipendenti dalla pronuncia costitutiva di annullamento della delibera impugnata e, per questo motivo, sono provvisoriamente esecutivi ai sensi dell’art. 282 c.p.c., in quanto la loro anticipazione in via esecutiva è compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo di annullamento della delibera nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato del lodo.


Infatti, i capi di condanna del lodo non rappresentano la controprestazione (o il corrispettivo) del capo costitutivo di annullamento della delibera di nomina del nuovo organo amministrativo., ma gli uni (quelli di condanna) sono solamente la conseguenza degli altri (quelli di accertamento-costitutivo), in una prospettiva di mera dipendenza, nel senso che la condanna alla reintegra e al pagamento degli emolumenti di amministratore dipende dall’accertamento costitutivo dell’inoperatività della clausola simul stabunt simul cadent invocata dalla società e dal susseguente annullamento della delibera che, sulla base di tale clausola, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione.


Il fatto che la corte di appello, in sede di impugnazione del lodo, si sia incidentalmente pronunciata nel senso della non provvisoria esecutività dei capi di condanna del lodo, non preclude all’arbitro dell’opposizione a precetto di decidere sul diritto dell’amministratore di agire in via esecutiva.
La condanna al pagamento degli emolumenti maturati dall’amministratore dall’assunzione della delibera che lo ha revocato sino all’effettiva reintegrazione non è generica, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del lodo, accedendo ad atti e documenti prodotti nel procedimento arbitrale, fra cui la delibera che ha attribuito il compenso all’amministratore e le relative buste paga. (Marco Sangiorgio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Marco Sangiorgio del foro di Lecco