A quali compagnie aeree spetta l’esenzione dal pagamento delle accise
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 22 Agosto 2023, n. 25026. Pres. Federici. Est. D'Aquino.
Accise - Avio carburante - Esenzione tramite rimborso
L’esenzione da accise per utilizzo di carburante per aerei spetta all’utilizzatore finale del carburante che, munito di licenza aerea, lo utilizzi sugli aerei attraverso i quali svolge la propria attività caratteristica a titolo oneroso, in forza della propria particolare condizione soggettiva che lo legittima alla domanda di rimborso, condizione soggettiva, questa, che giustifica, al pari delle condizioni soggettive di altri utilizzatori finali a termini dell’art. 23 Direttiva 92/12/CEE, la proposizione della domanda di rimborso.
L’esenzione non potrebbe, in ogni caso, riconoscersi indiscriminatamente a tutti gli operatori (non produttori) della catena distributiva, circostanza che genererebbe una pluralità di domande di rimborso della stessa imposta, benché versata una sola volta.
Essendo l’esenzione specificamente legata alla condizione soggettiva dell’utilizzatore finale, l’accisa corrisposta dal fornitore va, pertanto, rimborsata a colui che dimostri l’utilizzo del carburante sugli aerei con i quali esercita l’attività caratteristica di vettore aereo a titolo oneroso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)