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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29833 - pubb. 03/10/2023.

Omologazione del concordato con attribuzioni ai soci e apporto di finanza esterna


Tribunale di Verona, 21 Luglio 2023. Pres. Attanasio. Est. Pagliuca.

Concordato preventivo - Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci - Finanza terza di entità corrispondente al valore che le partecipazioni acquisiranno per effetto dell’omologa


Nell'ipotesi in cui il piano concordatario non preveda l’apporto di finanza esterna da parte dei soci, ai sensi dell’art. 120-quater, comma 2, CCI, si deve ritenere che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla domanda; ne consegue che la mancata distribuzione a favore dei creditori del vantaggio economico conseguente alla ristrutturazione (per effetto della falcidia) implica il rischio che in caso di dissenso anche di una sola classe il concordato non possa essere omologato, senza che a quel punto alla debitrice possa essere consentito porre rimedio, atteso che – ai sensi dell’art. 90, comma 8, CCI – la proposta può essere modificata solo prima dell’inizio delle votazioni.


Tenuto conto del disposto dell’art 120-quater, coma 2, CCI tale rischio di mancata omologa non si presenterebbe nel caso in cui i soci dovessero decidere di mettere sin da subito a disposizione finanza terza di entità almeno corrispondente al valore che le loro partecipazioni acquisiranno per effetto dell’omologa; in tal caso, infatti, il piano non prevederebbe più la riserva del valore di ristrutturazione ai soci e, pertanto, la preclusione all’omologa prevista dall’art 120quater, comma 1, CCI non potrebbe operare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Ferrari