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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29936 - pubb. 18/10/2023.

Concordato in continuità, società in liquidazione e sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale


Tribunale di Verona, 02 Agosto 2023. Pres., est. Lanni.

Concordato preventivo – In continuità – Stato di liquidazione – Sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale


La società che con il piano di concordato proponga la prosecuzione dell’attività, sia pure inizialmente in forma indiretta, e non la liquidazione del suo patrimonio, non può trovarsi in stato di liquidazione al momento dell’omologazione del concordato preventivo.


La sospensione dell’operatività degli artt. 2446,2447, 2482 bis e 2482 ter c.c., come previsto dall’art. 182 sexies l.f., si tradurrebbe, infatti, in un aggiramento della normativa sulla capitalizzazione necessaria per operare sul mercato, per cui, ai fini della fattibilità giuridica del concordato, è necessario che la società, al momento dell’omologa, abbia un patrimonio netto positivo, tale consentirle la ricostituzione del capitale nella misura minima prevista dalla legge.


[Nel caso di specie, il tribunale ha respinto la domanda di omologa rilevando, tra l’altro, che la sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale inciso da perdite (art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23) ad oggetto esclusivamente le perdite relative all’esercizio 2020.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)