Collegamento fra imprese, illegittima cessione di azienda e pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 30 Ottobre 2023, n. 30087. Pres. Doronzo. Est. Patti.
AZIENDA - CESSIONE - Collegamento economico-funzionale fra imprese - Autonomia delle singole società - Sussistenza - Limite - Illegittima cessione di azienda - Pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario - Effetto estintivo - Esclusione - Ragioni - Questione di costituzionalità dell'art. 1207, comma 1, c.c. - Manifesta infondatezza
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, alle quali fanno capo i rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso le distinte e rispettive imprese (salva l'ipotesi di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in caso di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i diversi soggetti), con la conseguenza che, in caso di accertamento giudiziale dell'illegittimità della cessione di ramo d'azienda e di conseguente condanna al ripristino del rapporto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore non estingue l'obbligazione retributiva gravante sul cedente che abbia ingiustificatamente rifiutato la controprestazione lavorativa, essendo configurabili due distinti rapporti di lavoro (di fatto, con la cessionaria; de iure con la cedente), con la conseguenza che il cessionario adempie un'obbligazione propria e non estingue un'obbligazione altrui; è, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1207, comma 1, c.p.c. sollevata, per violazione degli art. 3, 36 e 41 cost., in riferimento al diritto del lavoratore di ricevere una retribuzione, per l'unica prestazione materialmente resa, in favore di un soggetto che l'abbia utilizzata e retribuita, spettando, invece, al lavoratore anche la retribuzione della prestazione lavorativa offerta e rifiutata dal cedente, in quanto giuridicamente equiparata a quella effettivamente resa, non essendo esclusa la validità dell'offerta di prestazione al datore di lavoro cedente dalla prestazione resa in favore del cessionario. (massima ufficiale)