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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30559 - pubb. 02/02/2024.

Proroga delle misure protettive e convocazione delle parti e dei terzi interessati


Tribunale di Piacenza, 05 Gennaio 2024. Pres. Brusati. Est. Tiberti.

Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Proroga – Convocazione delle parti


Il comma 5 dell'art. 19 CCI, infatti, non prevede che il provvedimento di proroga venga adottato dopo l’audizione delle parti ed il suo contenuto è diverso da quello dei commi 4 e 6 i quali attengono alla conferma, revoca o abbreviazione delle misure.


Inoltre, la possibilità di evitare la convocazione delle parti consente una decisione senz’altro più rapida, a fronte di un sacrificio per i creditori sostanzialmente inesistente, i quali sono già stati sentiti in sede di conferma delle misure delle quali possono comunque chiedere l’abbreviazione o revoca ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCI. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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