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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30564 - pubb. 03/02/2024.

L'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati


Cassazione civile, sez. II, 13 Dicembre 2023, n. 34870. Pres. Manna. Est. Varrone.

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento


La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati. (massima ufficiale)