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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30611 - pubb. 10/02/2024.

Fideiussioni: nell'ordinamento non è rinvenibile la figura del 'coobbligato'


Tribunale di Roma, 10 Gennaio 2024. Est. Zimpo.

Fideiussione - Coobbligato


Nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt. 1936 e ss. e, in particolare, al disposto di cui all’art. 1957 c.c..


Nel caso di specie, il tribunale, avendo accertato che il creditore che non aveva attivato entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, ha dichiarato la decadenza dal diritto di pretendere l’adempimento dal fideiussore e pertanto revocato il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione impugnato dal debitore.