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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30899 - pubb. 15/09/2021.

Quando i debiti contratti nel corso della procedura di amministrazione controllata possono gravare sull'attivo fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 1983, n. 3369. Pres. Santosuosso. Est. Pannella.

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI PER ASSICURARE LA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA CHE HA PRECEDUTO IL FALLIMENTO - SODDISFAZIONE INTEGRALE CON PREDEDUZIONE


In analogia a quanto disposto dall'art. 111, n. 1, della legge fallimentare (collegato alle Disposizioni di cui al combinato disposto dei successivi artt. 188 e 167), i debiti contratti nel corso della procedura di amministrazione controllata possono gravare sull'attivo fallimentare, quando sopravvenga la dichiarazione di fallimento, ed essere pertanto soddisfatti con prededuzione, soltanto se posti in essere per assicurare la continuazione dello Esercizio dell'impresa, cui la procedura di amministrazione controllata tende istituzionalmente allo scopo di ottenerne la ripresa, e, quindi, finalizzati al preciso conseguimento di tale obiettivo. (massima ufficiale)