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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31050 - pubb. 16/04/2024.

Ricorribilità per cassazione del decreto di revoca dell'amministratore condominiale dopo la riforma ex lege n. 220 del 2012


Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2024, n. 1569. Pres. Manna. Est. Falaschi.

AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA - Condominio - Riforma ex lege n. 220 del 2012 - Decreto di revoca amministratore condominiale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Divieto per l’assemblea di nominare l’amministratore revocato - Irrilevanza - Fondamento


In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione. (massima ufficiale)