Il curatore che abbandona i beni inquinanti perché non convenienti non è obbligato allo smaltimento ed al ripristino
Tribunale di Treviso, 04 Aprile 2024. Pres. Casciarri. Est. Munaro.
Fallimento – Rinuncia alla liquidazione di beni non convenienti ex art. 213 CCI – Obbligo di smaltimento in capo al curatore
La sentenza n. 3/2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria non legittima un’elisione dell’istituto della derelizione in virtù del principio europeo del chi inquina paga; ciò che porterebbe a ravvisare una sorta di (incongruente) principio semel detentor semper detentor.
Infatti secondo questa logica il curatore, una volta divenuto detentore dei rifiuti tramite l’inventario dei beni dell’impresa, dovrebbe smaltirli sempre e comunque, non potrebbe più abbandonarli – con la derelizione e conseguente rimessione degli stessi al debitore – pur quando i costi di smaltimento sopravanzino in modo eclatante le prospettive di realizzo per i creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)