Pagamento non integrale o dilazionato di crediti tributari locali non amministrati dalle agenzie fiscali
Corte dei Conti di Umbria, 10 Ottobre 2025. Pres. Colosimo. Est. Geraci.
Ristrutturazione dei debiti – Tributi locali – Impossibilità di adesione comunale ex art. 63 CCII
Il Comune non può legittimamente manifestare il proprio assenso, avente ad oggetto il pagamento non integrale o dilazionato di crediti tributari locali non amministrati dalle agenzie fiscali, per la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 63 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).