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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5570 - pubb. 20/06/2011.

Interpretazione analogica delle norme sulla mediazione e azione revocatoria ordinaria


Tribunale di Varese, 10 Giugno 2011. Est. Buffone.

Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 – Contratti bancari – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Obbligo della mediazione preventiva – Non sussiste.


La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, costituisce una limitazione alla regola generale dell’accesso diretto alla Giustizia, e, come tutte le ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, costituisce quindi una norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da contratti che ricadono sotto il fascio applicativo dell’art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall’obbligo preliminare della mediazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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