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Cassazione civile, sez. I, 25 Marzo 1966, n. 787. Est. Straniero.
Società - Società di persone fisiche - Rapporti fra soci - Partecipazione ai guadagni e alle perdite - Locazione tra soci della quota sociale e patto leonino - Differenza - Conseguenze.
La locazione di una quota sociale ad altro socio verso un corrispettivo esclude ogni possibilita di richiamo al cosiddetto patto leonino,in quanto il contenuto del contratto importa pagamento di una somma quale corrispettivo del godimento di diritti temporaneamente trasmessi da un socio all'altro, e si concreta in un contratto di scambio, estraneo ad ogni fine associativo. (massima ufficiale)