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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6519 - pubb. 12/09/2011.

Concordato fallimentare, sospensione feriale dei termini e natura del procedimento in assenza di opposizioni


Tribunale di Piacenza, 01 Settembre 2011. Est. Bersani.

Concordato fallimentare - Procedimenti di omologazione e di opposizione - Sospensione feriale dei termini - Esclusione.

Concordato fallimentare - Assenza di opposizioni - Natura del procedimento - Natura contenziosa - Esclusione.


Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare e quello di opposizione all'omologazione non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare, nell'ipotesi in cui non vengano proposte opposizioni è estremamente semplificato e deformalizzato, in quanto presuppone che nel termine fissato dal giudice delegato nessuno dei soggetti legittimati abbia proposto opposizione e che pertanto non vi siano controversie da dirimere. Si tratta di una procedura che non ha natura contenziosa e che ha perso, pressoché integralmente, il carattere di ufficiosità che aveva in precedenza, tanto che l'iscrizione a ruolo deve essere necessariamente effettuata da chi presenta la proposta di concordato e non dall'opponente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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