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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6617 - pubb. 01/08/2010.

Pagamento dei creditori in modo diverso dal denaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore


Cassazione civile, sez. I, 06 Maggio 1985, n. 2827. Est. Borruso.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Pagamento dei creditori - Pagamento in modo diverso dal denaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore - Ammissibilità.


L'art. 115 della legge fallimentare prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in danaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (art. 1182, 1277 cod. civ.) con efficacia liberatoria per il fallimento (es. Rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela. (massima ufficiale)

Massimario, art. 115 l. fall.